Registrare una testata giornalistica online: cosa sapere
Nel mondo del web ci sono tantissimi blog che parlano degli argomenti più disparati senza che sia stata prevista l’apposita registrazione presso un tribunale. Contrariamente a quanto si possa pensare, la legge non prevede alcun obbligo per i cosiddetti blog non per questioni legate alla periodicità delle pubblicazioni, bensì tenendo presente altri aspetti che peraltro sono stati individuati in maniera piuttosto chiara attraverso l’articolo 3-bis della legge del 16 luglio 2012. Registrare la testata giornalistica presso un tribunale secondo la sede della medesima attività, permette tuttavia di accedere ad alcune agevolazioni che potrebbero risultare rilevanti per migliorare l’offerta informativa al proprio pubblico. Ad esempio, LifeStyleBlog.it ha deciso in maniera autonoma di compiere questo passo registrando il blog come testata giornalistica a tutti gli effetti presso il Tribunale di Bari. Vuoi farlo anche tu? Continua leggere.
Registrare testata giornalistica: in quali casi è obbligatorio
Un blog oppure qualsiasi altro genere di piattaforma on-line che dia ai propri lettori informazioni per i più disparati settori come potrebbe essere cinema, televisione o magari cronaca, non è obbligato a registrarsi come testata giornalistica presso il tribunale territorialmente competente.
Su molti blog si può leggere nelle note a piè di pagina oppure nella cosiddetta Disclaimer come la mancata registrazione sia giustificata dal fatto che i contenuti vengono pubblicati senza alcuna periodicità. Tuttavia, questa motivazione non trova alcun genere di riscontro in quanto previsto dalla legge. In particolare, andando a valutare nel merito quanto previsto dall’articolo 3-bis della legge del 16 luglio 2012, l’obbligatorietà di registrare la testata giornalistica è prevista per altri aspetti. In particolare le testate telematiche sono obbligate ad iscriversi e quindi a registrarsi presso un tribunale nel caso in cui ricevevano contributi oppure agevolazioni di diverso genere da parte dello Stato.
Ad esempio, gli editori decidono di registrare un blog oppure qualsiasi altra tipologia di piattaforma nel caso in cui intendano richiedere e magari ricevere i cosiddetti contributi all’editoria famosi anche con il termine di finanziamenti pubblici.
Attenzione ai ricavi del blog
Un primo caso per il quale è obbligatorio registrare un blog come testata giornalistica presso un tribunale, è quello in cui l’editore riceve agevolazioni e finanziamenti pubblici. Tuttavia, la legge del 16 luglio 2012 focalizza la propria attenzione anche per quanto concerne i ricavi che il blog riesce ad ottenere in un anno solare. Nello specifico, c’è l’obbligo se il blog ottiene una somma complessiva di ricavi superiore alla soglia dei 100 mila euro.
La legge inoltre chiarisce in maniera univoca il calcolo dei ricavi sotto questo punto di vista. In particolare, devono essere presi in considerazione gli introiti che arrivano da tutte le forme di pubblicità previste dal blog anche come sponsorizzazioni. Ad esempio, si può pensare alle campagne pubblicitarie di AdSense oppure a qualsiasi tipologia di programma di affiliazione. In questo conteggio inoltre devono essere inseriti anche i ricavi che il blog può ricevere sotto forma di abbonamento per determinati contenuti oppure per vendita diretta di alcuni prodotti.
Insomma, l’obbligo di registrare la testata giornalistica per quanto riguarda il segmento on-line è previsto nel caso in cui il blog riceveva finanziamenti pubblici o magari abbia ricavi annuali superiori ai 100 mila euro. Questa impostazione è stata peraltro anche confermata dalla Corte di Cassazione che recentemente si è occupata di alcune situazioni al limite chiarendo in maniera diretta quali siano i punti focali per stabilire l’obbligatorietà o meno della registrazione della testata giornalistica.